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Terzo responsabile per impianti

Il “terzo responsabile” deve possedere i requisiti previsti dal Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

Il terzo responsabile:

  •  Riceve l’incarico dal proprietario dell’impianto

  • Diventa il responsabile dell’esercizio, della manutenzione ordinaria straordinaria e delle verifiche di efficienza energetica

  • Ha gli stessi compiti del responsabile d’impianto

  • Risponde davanti alla legge per ogni eventuale inadempienza
  • La delega ad un “terzo responsabile” non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il/i generatori non siano installati in locale dedicato solo a questo

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